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Pubblicazione Decreto-Legge 7 agosto 2026, n.144 (G.U. n.182 del 07.08.26) – Disposizioni urgenti per funzionalità pubblica amministrazione e enti territoriali, in materia di protezione civile

Pubblicato il 27/08/2026
Pubblicato in: News
Pubblicazione Decreto-Legge 7 agosto 2026, n.144 (G.U. n.182 del 07.08.26) – Disposizioni urgenti per funzionalità pubblica amministrazione e enti territoriali,  in materia di protezione civile

Oggetto: Pubblicazione del Decreto-Legge 7 agosto 2026, n. 144 (G.U. n. 182 del 07.08.2026) - Disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali, nonché in materia di protezione civile.

 

Il CNGeGL comunica che il 7 agosto 2026 è stato emanato il Decreto-Legge n. 144, pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 182 ed entrato in vigore l'8 agosto 2026.

Il provvedimento contiene modifiche e interpretazioni di norme vigenti, alcune di particolare rilievo per la nostra professione.

Al fine di garantire a tutti gli iscritti un quadro informativo di immediata utilità applicativa, rappresentano a seguire le principali disposizioni di diretto impatto tecnico-professionale.

1. Area dei Campi Flegrei: contributi per la ricostruzione, riapertura termini e stato legittimo (Artt. 12, 13, 14, 15, 16, 17)

Il Capo II del decreto interviene con misure urgenti per fronteggiare gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico in atto nell'area dei Campi Flegrei. si le Da un lato si introducono nuove disposizioni riferite agli eventi sismici del 31 luglio e 1º agosto 2026, dall'altro integrano le norme sulla gestione degli eventi pregressi, operando una distinzione fondamentale tra competenze e i territori comunali coinvolti:

A. Stato Legittimo nei Condomini: norma di interpretazione autentica (Art. 14, comma 2)

Attraverso un'interpretazione autentica, il decreto legge chiarisce che nel caso di interventi relativi ad edifici con più unità immobiliari (di cui almeno una adibita ad abitazione principale), la domanda di contributo per le parti comuni è presentata dall'amministratore (ovvero da un rappresentante in caso di condominio di fatto o consorzio) sulla base di un progetto unitario.

Ai fini della dichiarazione di stato legittimo, quando l'intervento ha ad oggetto le parti comuni dell'edificio, non rilevano le difformità insistenti sulle singole unità immobiliari.

L'interpretazione introdotta vuole superare il blocco procedurale costituito dall'infelice scrittura del comma 4 lettera d) dell'articolo 9-novies del DL 76/2024 che dispone, pena l'inammissibilità della domanda di contributo, l'obbligo di attestazione dello stato legittimo dell'unità immobiliare, riconducendo la definizione ai contenuti dell'articolo 9-bis del DPR 380/2001.

 

………………………………. per continuare a leggere aprire il file allegato.

 

Cordiali saluti

La Segreteria

 Allegati
Prot 10006 - Pubblicazione DL 7 agosto 2026 n. 144.pdf

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