OGGETTO: Struttura Commissariale – Riunione Tavolo Tecnico del 21 gennaio 2025.
Il CNGeGL porta a conoscenza di quanto segue:
La Struttura Commissariale ha di recente riunito il Tavolo Tecnico per illustrare i provvedimenti che intende adottare a seguito dell'esaurimento, già a dicembre 2024, del plafond da 330 milioni introdotto con il decreto-legge n.39 del 29 marzo 2024, riservato alle domande di "superbonus" integrativo del contributo sisma nel cratere 2016 presentate dopo il 30 marzo 2024
La scelta è stata quella di effettuare un'operazione mirata in base alla tipologia e alla complessità dei cantieri situati in zona sismica, con l'obiettivo di regolare il contributo in funzione delle necessità.
A tal fine, è stata preliminarmente svolta un'analisi delle pratiche presentate dopo il 30 marzo 2024, suddivise neo livelli operativi L1, L2, L3, L4, nelle quali sono stati effettuati interventi di ripristino del danno, calcolando e gli accolli.
Su 600 pratiche esaminate, il 25% risultava privo di accolli, mentre negli altri casi gli accolli variavano in base ai livelli operativi: nel livello L1, il 50% non presentava accolli, mentre il restante 50% aveva, per lo più, un accollo pari al 20%. Nel livello L4, invece, il 30% non aveva accolli, mentre il 65% presentava un accollo compreso tra il 35% e il 40%. La media degli accolli è risultata pari al 12%.
Il provvedimento adottato, pertanto, non modificherà il costo parametrico (che non subirà aumenti, se non per l'adeguamento ISTAT), ma agirà sulle maggiorazioni, che interesseranno una serie di interventi, tra cui l'efficientamento energetico fino al raggiungimento della classe A, il cantiere disagiato, il cratere ristretto, le strutture portanti in legno per edifici in L4, e la demolizione e ricostruzione di edifici con una riduzione del volume del 50% rispetto a quello originario.
Il tetto massimo per la maggiorazione è fissato al 90% per le L4 e al 70% per gli altri livelli. Va precisato che le maggiorazioni si applicano solo in caso di utilizzo del PUC e non nel caso di utilizzo del prezzario regionale.
È stato infine specificato che per gli interventi per i quali sia stato rilasciato il decreto di concessione del contributo, restano validi gli atti e i provvedimenti adottati, mentre per le domande pendenti alla data di entrata in vigore dell'Ordinanza (n.222 del 31 gennaio 2025), si avrà la facoltà di avvalersi delle disposizioni di maggior favore previste.
Le disposizioni dell'Ordinanza (n.222 del 31 gennaio 2025, non si applicano ai soggetti che si siano avvalsi del Superbonus.
Per completezza, infine, a seguito di quanto emerso nel corso della riunione del Tavolo Tecnico, si comunica che è stata apportata una modifica all'art.47 ed all'art.92 del TURP (Testo Unico della Ricostruzione Privata), con l’emanazione di un’apposita Ordinanza (n.224 del 31 gennaio 2025).
Cordiali saluti
La Segreteria
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